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| Fondazione Slow Food per la Biodiverità Onlus |
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Statuto
Art. 1
Costituzione
E’ costituita in Firenze una Fondazione denominata “Fondazione
Slow Food per la Biodiversità - Onlus“.
Oltre che nella denominazione, la locuzione “Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo
ONLUS dovrà essere contenuto in qualsiasi segno distintivo
della Fondazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.
Art. 2
Scopo
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di utilità sociale.
Il fine della Fondazione è quello di sostenere e diffondere
la cultura della biodiversità come fattore di crescita
umana, civile e democratica. La Fondazione opera per tutelare
il diritto personale al piacere ed al gusto, favorendo la
costituzione di un armonico rapporto con la natura nel rispetto
delle tradizioni e dell’identità economica, gastronomica
ed agroalimentare del territorio di ogni singolo paese. La
Fondazione studia e promuove una nuova e differente cultura
dello sviluppo, della convivenza civile e dei tempi di vita,
adoperandosi per la diffusione di prodotti di qualità
nel rispetto dell’ambiente rurale e naturale, e dei
diritti dei consumatori. La Fondazione opera per diffondere
l’educazione allo studio ed alla salvaguardia del patrimonio
alimentare, contadino ed artigiano di ogni paese, a tutela
delle sue caratteristiche e della sua tipicità.
Per la realizzazione di tali scopi, la Fondazione si adopera
per:
- sostenere, finanziare, promuovere ed organizzare il progetto
dell’Arca del Gusto, secondo il relativo Manifesto;
- favorire la creazione di Presìdi, adoperandosi per
la loro affermazione e visibilità al fine di valorizzare
progetti per la salvaguardia di prodotti in via di estinzione
e per promuovere lo sviluppo economico e civile delle aree
interessate;
- organizzare tra i soggetti residenti nelle aree interessate
dal progetto dei Presìdi corsi e seminari per la formazione
di una nuova cultura dello sviluppo rurale e del territorio;
- organizzare e finanziare periodicamente il Premio Slow Food
secondo le modalità previste dal regolamento;
- finanziare, direttamente o mediante contributi, l’organizzazione
di progetti rispondenti alle finalità di valorizzazione
e sviluppo territoriale della Fondazione;
- organizzare conferenze, mostre, esposizioni e congressi
attinenti alle finalità della Fondazione;
- promuovere la pubblicazione, la diffusione e la divulgazione
di opere scientifiche e culturali;
- istituire borse di studio;
- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie,
strumentali ed accessorie, funzionalmente connesse con la
realizzazione del predetto scopo della Fondazione;
- promuovere lo sviluppo di ogni altra iniziativa tesa al
raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, collaborando
con i competenti enti pubblici, italiani e stranieri;
- sviluppare i rapporti con altri centri di cultura al fine
di promuovere l’attività della Fondazione;
- promuovere attività di studio e di ricerca coerenti
con i fini del presente statuto.
La Fondazione non può svolgere attività diverse
da quelle indicate al presente articolo, ad eccezione di quelle
ad esse direttamente connesse.
Art. 3
Sede
La Fondazione ha sede in Firenze, Piazzale degli Uffizi presso
l’Accademia dei Georgofili.
La Fondazione potrà costituire altre sedi operative
ed uffici di rappresentanza.
Art. 4
Durata ed estinzione
La Fondazione è costituita senza limiti di durata e
si estingue per le cause previste dalla legge.
In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il
patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altra
Onlus operante in analogo settore o a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art.
3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
determinazione imposta dalla legge.
Art. 5
Soci Fondatori, d’Onore, Sostenitori e Sottoscrittori
Tutti i Soci devono condividere le finalità della Fondazione.
Sono Soci Fondatori:
- l’Associazione Slow Food Internazionale,
- l’Associazione Slow Food Italia,
- la Slow Food Editore Srl.
Possono divenire Soci Fondatori, nominati tali con delibera
adottata a maggioranza assoluta dai Soci Fondatori esistenti,
le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli
enti, presentati da almeno tre Soci Fondatori, che versino
la somma a fondo perduto determinata dai Soci Fondatori.
Possono divenire Soci d’Onore, nominati tali con delibera
adottata a maggioranza assoluta dai Soci Fondatori esistenti,
le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli
enti, presentati da almeno tre Soci Fondatori, che ottengano
tale riconoscimento alla luce di particolari meriti nel campo
di attività della Fondazione.
Possono divenire Soci Sostenitori, nominati tali con delibera
adottata a maggioranza assoluta dai Soci Fondatori esistenti,
le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli
enti, presentati da almeno tre Soci Fondatori, che corrispondano
alla Fondazione contributi di particolare entità.
Possono divenire Soci Sottoscrittori, nominati tali con delibera
adottata a maggioranza assoluta dai Soci Fondatori esistenti,
gli enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private
che, presentati da almeno due Soci Fondatori, sostengano con
contributi le attività della Fondazione.
Il socio, a qualunque categoria appartenga, può essere
escluso dalla Fondazione o dichiarato decaduto a séguito
di delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione con la
maggioranza dei tre quarti, qualora venga meno agli impegni
da lui assunti nei confronti della Fondazione ovvero ponga
in essere atteggiamenti contrastanti con le finalità
della Fondazione stessa o che si siano resi responsabili di
atti dannosi o di azioni disonorevoli o di pregiudizio per
l’interesse della Fondazione.
Art. 6
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione versato dai Soci Fondatori all’atto
di costituzione e dagli incrementi che i soci Fondatori eventualmente
riterranno di disporre;
- dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni e dalle erogazioni
liberali, anche ai sensi e per gli effetti della legge 2 agosto
1982 n. 512 e sue successive varianti e modifiche;
- da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti
pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni
internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri;
- da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi titolo conseguite;
- dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle
proprie attività.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto,
di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge o effettuate a favore di altra Onlus che per legge,
statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria
struttura.
Art. 7
Organi
Sono organi della Fondazione:
- il Comitato dei Soci d’Onore;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l’Ufficio di Presidenza;
- il Comitato Scientifico;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8
Comitato dei Soci d’Onore
Il Comitato dei Soci d’Onore è composto da tutti
i Soci d’Onore ed è presieduto dal membro anziano.
I Soci d’Onore, che siano persone giuridiche od enti,
partecipano al Comitato in persona del legale rappresentante
o di un suo delegato.
Il Comitato dei Soci d’Onore si riunisce, su convocazione
del membro anziano, almeno una volta all’anno e, comunque,
ove venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato dei Soci d’Onore ha funzioni di proposta
al Consiglio di Amministrazione su nuove iniziative che la
Fondazione potrebbe intraprendere.
Alle riunioni del Comitato dei Soci d’Onore prendono
parte, con funzione consultiva, il Presidente della Fondazione
od un suo delegato, il Segretario Generale ed il Presidente
del Comitato Scientifico.
Art. 9
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è
composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri, i quali
siano Soci di una Associazione Slow Food Nazionale ovvero
di Slow Food Internazionale e siano in regola con i pagamenti,
nominati dai Soci Fondatori che deliberano con la maggioranza
degli aventi diritto.
I Soci Fondatori determinano il numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione e li designano, scegliendoli
dalle rose di nominativi indicati dalle rispettive Associazioni
ed organi di provenienza, ciascuna delle quali può
proporre fino a tre candidati; in difetto di proposte sufficienti,
i Soci Fondatori potranno designare autonomamente i componenti
mancanti.
Fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione il membro
anziano del Comitato dei Soci d’Onore.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Soci Fondatori sono convocati per la nomina del Consiglio
di Amministrazione su iniziativa del Presidente, con quindici
giorni di preavviso ed almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza. Ove s’imponga la necessità di sostituzione
di un membro venuto a cessare, la convocazione può
avvenire con soli tre giorni di preavviso.
I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti
assenti senza giustificazione per oltre un anno dalle adunanze
del Consiglio.
Se nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o
più Consiglieri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione
informerà senza indugio i Soci Fondatori, i quali provvederanno
alla sostituzione, osservando per la scelta del nuovo Consigliere
i medesimi criteri di cui al presente articolo.
Art 10
Normativa per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno
due volte l’anno, ovvero quando sia ritenuto opportuno
dal Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei
Consiglieri.
L’avviso di convocazione, con l’indicazione sommaria
degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri
almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione
con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail;
in caso di urgenza sarà sufficiente il preavviso di
un solo giorno.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del
Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza,
a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati
e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire
in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà
tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure
deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e
la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito
con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative
deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente
o di chi ne fa le veci.
Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto,
il Presidente del Comitato Scientifico.
Potranno partecipare altresì altri soggetti invitati
dal Presidente.
Art. 11
Poteri del Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione
ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare il Consiglio provvede, previo parere obbligatorio
e non vincolante del Comitato Scientifico, a:
- deliberare le linee generali dell’attività
della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell’àmbito
degli scopi e delle attività della Fondazione;
- approvare i piani di lavoro della Fondazione;
- approvare, modificare, revocare i regolamenti della Fondazione;
- disporre l’impiego dei fondi secondo criteri di convenienza
e sicurezza d’investimenti;
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- deliberare l’accettazione di eredità, legati,
donazioni, erogazioni liberali e contributi, nonché
l’acquisto e l’alienazione di beni mobili ed immobili;
- deliberare in merito agli impegni di spesa da effettuarsi
per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
Il Consiglio di Amministrazione autonomamente provvede altresì
a:
- nominare i membri del Comitato Scientifico, secondo quanto
previsto dall’art. 13;
- nominare il Segretario Generale, il quale potrà essere
scelto anche tra i suoi membri, conferendogli i relativi poteri
per l’espletamento delle sue funzioni, e determinandone
la durata, le competenze e l’eventuale trattamento economico;
- stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- deliberare in merito alla stipulazione di mutui ed aperture
di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione
bancaria necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità
istituzionali.
Art. 12
Ufficio di Presidenza
Il Consiglio di Amministrazione nomina nell’àmbito
dei suoi componenti il Presidente ed uno o più Vice
Presidenti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione
di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri
attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
Può assumere, riferendone al Consiglio di Amministrazione
alla prima riunione successiva, qualsiasi provvedimento che
abbia carattere d’urgenza, ivi compresa la nomina di
procuratori speciali anche alle liti, attive e passive, di
qualunque genere, anche arbitrali.
In caso di assenza del Presidente, i poteri predetti sono
esercitati da uno dei Vice Presidenti.
Art. 13
Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri,
di cui quattro nominati dal Consiglio di Amministrazione ed
il quinto dal Comitato dei Soci d’Onore, tutti scelti
fra personalità di provata competenza negli àmbiti
di intervento della Fondazione e da tempo attive nelle organizzazioni
che di essa sono Soci Fondatori.
Il Consiglio di Amministrazione designa, a maggioranza dei
suoi membri, i componenti del Comitato Scientifico scegliendoli
da una rosa di nominativi indicati dai Soci Fondatori, proposti
in numero triplo rispetto a quelli da eleggere.
I membri del Comitato durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.
Il Comitato elegge al suo interno un Presidente, che lo rappresenta
partecipando senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione.
Art. 14
Competenze del Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è organo di proposta e consulenza
nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Scientifico elabora programmi di lavoro per il
raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di
Amministrazione, ne segue lo svolgimento e verifica i risultati
conseguiti.
Il Comitato potrà altresì valutare - su richiesta
del Consiglio di Amministrazione - i progetti dei Presìdi,
anche al fine dell’erogazione dei finanziamenti, secondo
i criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Il funzionamento del Comitato Scientifico segue le regole
dell’art. 10, in quanto compatibile.
Art. 15
Esperti
Al fine di ottimizzare le proprie attività di elaborazione
delle linee guida per la gestione dei fondi e per l’attuazione
degli scopi della Fondazione, con fini di consulenza, il Comitato
Scientifico può proporre al Consiglio di Amministrazione
la nomina di Esperti, individuati tra persone professionalmente
qualificate.
Art. 16
Segretario Generale
Il Segretario Generale cura l’esecuzione e la pubblicità
delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione,
coordina le attività della Fondazione, predispone la
bozza del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione,
all’eventuale assunzione di personale, determinandone
l’inquadramento ed il trattamento economico, con il
relativo potere disciplinare.
Partecipa alla riunioni del Consiglio di Amministrazione,
esprimendo il proprio parere, con diritto di voto, ove ne
sia membro ovvero tale potere gli sia stato comunque attribuito
dal Consiglio di Amministrazione all’atto della sua
nomina.
Art. 17
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da
tre membri, di cui il Presidente ed un membro nominati dai
Soci Fondatori, e l’altro membro dal Comitato dai Soci
d’Onore.
I componenti del Collegio sono scelti fra gli iscritti nel
ruolo dei revisori contabili o negli albi dei dottori commercialisti
e dei ragionieri.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso
di cessazione durante il mandato i Soci Fondatori provvedono
al reintegro.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della
gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture
contabili, esprime il proprio parere mediante apposita relazione
sui bilanci preventivi e consuntivi.
Art. 18
Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono gratuite, salvo diversa determinazione
del Consiglio di Amministrazione. Le spese relative all’attività
di carica saranno rimborsate.
Art. 19
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre di ciascun anno.
Il primo esercizio finanziario avrà comunque termine
al 31 dicembre 2003.
Il bilancio preventivo economico deve essere approvato entro
il 31 dicembre dell’anno precedente l’esercizio
di riferimento, il bilancio di esercizio entro il 30 aprile
dell’anno successivo.
Eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente
per la realizzazione delle attività istituzionali e
di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 20
Modifiche dello Statuto
Le modifiche del presente statuto, nei limiti consentiti dalla
legge, potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione
mediante delibera assunta con il voto favorevole di almeno
i due terzi dei suoi componenti.
Art. 21
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,
si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme
di legge vigenti in materia.
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